Riprendiamo l’argomento dell’usura sui mutui, in presenza di interessi moratori (vedi al proposito l’articolo: “Mutui e tassi di usura… Anche gli interessi di mora vanno calcolati nel tasso soglia”), data la grande confusione nata intorno alla questione.

Cerchiamo, brevemente, di riportare alcuni punti cardine della faccenda:

  1. nella sanzione dell’art. 1815, comma 2° c.c., non vi è distinzione fra interessi corrispettivi e interessi di mora. Si ricorda che l’art.1815 c.c. afferma che: “se sono pattuiti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” 
  2. nella verifica dell’usura ex. art. 644 c.p., va intesa ogni previsione, anche solo eventuale, di ulteriori oneri (siano interessi moratori che clausole penali) 
  3. la Cassazione non ha mai avuto dubbi nel computare gli interessi di mora al fine di verificare l’elemento oggettivo del reato di usura (Cass. Civ. 5324/2003 – Cass. Civ.350/2013) 
  4. la graduale evoluzione della giurisprudenza sempre più spesso, trascura le indicazioni dettate dalla Banca d’Italia (specie post Cass. n. 46669/11)

Dunque, operativamente, come ci si deve comportare alla luce delle novità Giurisprudenziali (Ordinanza Tribunale di Taranto n.2126 del 17 ottobre 2014, Sentenza Tribunale di Venezia n.2163 del 15 ottobre 2014, Ordinanza Tribunale di Treviso n.1796 del 11 aprile 2014, Ordinanza del Tribunale di Massa del 23 marzo 2016)?

  • Gli interessi di mora dovrebbero essere ricompresi nella verifica dell’usura
  • Gli interessi “corrispettivi” e gli interessi di mora non dovrebbero essere “cumulati”
  • La valutazione circa l’usura, andrebbe effettuata al momento “contrattuale” (della stipula del contratto), comprendendo, alla luce di quanto detto, anche la componente relativa agli interessi di mora.

L’argomento è di importanza notevole, alla luce della verifica di eventuali anomalie bancarie nei contratti di mutuo, e delle delicate problematiche relative alla rilevazione dell’usura negli stessi contratti.


Dopo lo stop dei pignoramenti alle prime case dei contribuenti deciso dal nostro Parlamento con il decreto del fare, (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98), recentemente è arrivata anche una significativa sentenza della Corte di Giustizia Europea, (Corte di Giustizia Europea Sez. III, n. C-34/13, del 10 settembre 2014), che coinvolge ora anche a Banche e Finanziarie.
Secondo la Corte, “Il Giudice può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all’asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive”, cioè, in altre parole, tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente.

Dunque, con questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, i giudici comunitari hanno voluto sottolineare come il diritto all’abitazione sia fondamentale, quanto intangibile, e debba essere preso in considerazione anche dal giudice nazionale, specialmente se nel contratto stipulato con i clienti vi siano clausole abusive e/o illegittime.
Com’è noto, dinanzi ad una pronuncia della Corte da un lato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi efficaci per scoraggiare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime, dall’altro il giudice nazionale competente deve adottare qualsiasi provvedimento che vieti, quanto meno, la prosecuzione dell’esecuzione su un bene dato in garanzia.

La portata di questa sentenza è veramente importante dal momento che  i contratti bancari sono pieni di clausole vessatorie, quindi lesive dei diritti dei consumatori, come la ‘tassa sul rosso’, ossia l’obbligo di pagare un salato interesse per momentanee scoperture nella gestione del rapporto di conto corrente, la famigerata ‘Commissione di Massimo Scoperto’, già dichiarata nulla da Cassazione  ma riapparsa sotto la veste di Civ (Commissione Istruttoria Veloce), per non parlare dei contratti di mutuo (vedi articolo: “MUTUI E TASSI DI USURA… ANCHE GLI INTERESSI DI MORA VANNO CALCOLATI NEL TASSO SOGLIA”) che impongono obblighi di evidente squilibrio per il contraente debole.

La sentenza prosegue sancendo che “bisogna prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dall’ipoteca sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore”.

Come non essere d’accordo?!

clicca qui per scaricare la sentenza: Corte di Giustizia Europea, (Corte di Giustizia Europea Sez. III, n. C-34/13, del 10 settembre 2014)


Oggi parleremo (molto brevemente, perché l’argomento richiederebbe un’analisi più approfondita, che magari posterò più in là…) di…. TOBIN TAX!!!

Innanzitutto vediamo cosa è questa nuova tassa, varata dal Governo Monti con la Legge di stabilità 2013 (pubblicata in Gazzetta ufficiale Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012)…

“La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l’economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli (penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine, ai quei tempi non esistevano gli strumenti derivati), e contemporaneamente per procurare entrate da destinare alla comunità internazionale.

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In tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 350/2013.

Con la recente sentenza della Cassazione viene sancito che per calcolare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario si devono considerare anche gli interessi di mora praticati.

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Si riporta un’analisi ben fatta del Prof. Beppe Scienza, pubblicata sul suo sito www.ilrisparmiotradito.it

Fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze vita e fondi pensioni sono il vero pericolo per il risparmiatore, il cui obiettivo principale dev’essere la sicurezza e la difesa dall’inflazione.

Risultati medi dei singoli impieghi da fine 1998 a fine 2008 al netto di imposte:

risparmio gestito vs bot btp etc

Tra il 2001 e il 2003 si abbatterono sui risparmiatori italiani i crac di Argentina, Cirio e Parmalat. Nel 2008 il copione si ripete con Lehman Brothers e banche islandesi che hanno coinvolto anche diverse polizze vita.

Eppure tutte quelle vicende, per quanta gravi, non sono il peggio.

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