Dopo lo stop dei pignoramenti alle prime case dei contribuenti deciso dal nostro Parlamento con il decreto del fare, (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98), recentemente è arrivata anche una significativa sentenza della Corte di Giustizia Europea, (Corte di Giustizia Europea Sez. III, n. C-34/13, del 10 settembre 2014), che coinvolge ora anche a Banche e Finanziarie.
Secondo la Corte, “Il Giudice può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all’asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive”, cioè, in altre parole, tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente.

Dunque, con questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, i giudici comunitari hanno voluto sottolineare come il diritto all’abitazione sia fondamentale, quanto intangibile, e debba essere preso in considerazione anche dal giudice nazionale, specialmente se nel contratto stipulato con i clienti vi siano clausole abusive e/o illegittime.
Com’è noto, dinanzi ad una pronuncia della Corte da un lato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi efficaci per scoraggiare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime, dall’altro il giudice nazionale competente deve adottare qualsiasi provvedimento che vieti, quanto meno, la prosecuzione dell’esecuzione su un bene dato in garanzia.

La portata di questa sentenza è veramente importante dal momento che  i contratti bancari sono pieni di clausole vessatorie, quindi lesive dei diritti dei consumatori, come la ‘tassa sul rosso’, ossia l’obbligo di pagare un salato interesse per momentanee scoperture nella gestione del rapporto di conto corrente, la famigerata ‘Commissione di Massimo Scoperto’, già dichiarata nulla da Cassazione  ma riapparsa sotto la veste di Civ (Commissione Istruttoria Veloce), per non parlare dei contratti di mutuo (vedi articolo: “MUTUI E TASSI DI USURA… ANCHE GLI INTERESSI DI MORA VANNO CALCOLATI NEL TASSO SOGLIA”) che impongono obblighi di evidente squilibrio per il contraente debole.

La sentenza prosegue sancendo che “bisogna prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dall’ipoteca sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore”.

Come non essere d’accordo?!

clicca qui per scaricare la sentenza: Corte di Giustizia Europea, (Corte di Giustizia Europea Sez. III, n. C-34/13, del 10 settembre 2014)


Si riporta un’analisi ben fatta del Prof. Beppe Scienza, pubblicata sul suo sito www.ilrisparmiotradito.it

Fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze vita e fondi pensioni sono il vero pericolo per il risparmiatore, il cui obiettivo principale dev’essere la sicurezza e la difesa dall’inflazione.

Risultati medi dei singoli impieghi da fine 1998 a fine 2008 al netto di imposte:

risparmio gestito vs bot btp etc

Tra il 2001 e il 2003 si abbatterono sui risparmiatori italiani i crac di Argentina, Cirio e Parmalat. Nel 2008 il copione si ripete con Lehman Brothers e banche islandesi che hanno coinvolto anche diverse polizze vita.

Eppure tutte quelle vicende, per quanta gravi, non sono il peggio.

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