In tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 350/2013.

Con la recente sentenza della Cassazione viene sancito che per calcolare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario si devono considerare anche gli interessi di mora praticati.

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